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Cos'è un Ecocentro PDF Stampa E-mail
Scritto da Salvatore Proto   
Giovedì 19 Gennaio 2012 18:00

L’ecocentro o centro di raccolta costituisce il luogo dove i rifiuti, già differenziati dagli utenti nelle proprie abitazioni, vengono suddivisi in attesa di essere trasferiti ai vari centri di recupero.

 

Il Testo unico Ambietale (D.Lgs 152/2006) all’articolo 183 comma 1 lettera mm) definisce centro di raccolta “l’area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”.

 

Nell’ottica di una gestione integrata di rifiuti il ruolo dell’ecocentro diventa irrinunciabile creando al cittadino la possibilità di conferire i rifiuti voluminosi e quelli per i quali non è previsto un circuito di raccolta. Soprattutto nel caso di un servizio di raccolta domiciliare, in seguito alla rimozione dei cassonetti distribuiti sul territorio, la necessità dell’ecocentro si fa maggiormente pressante, al fine di far fronte in maniera adeguata ad eventuali necessità straordinarie dell’utente.

 

Anche nel caso di carichi straordinari di rifiuti che non possono essere, per determinate tempistiche, oggetto di ritiro porta a porta, l’ecocentro si configura come un fondamentale strumento di appoggio.

 

Aspetti tecnici e gestionali

L’ecocentro o centro di raccolta deve rispondere ad una serie di requisiti minimi in termini di tutela della salute dei cittadini, dell’ambiente urbano e della sicurezza sul lavoro. Deve inoltre essere realizzato secondo prescrizioni tecniche ben precise tali da assicurare la presenza di strutture basilari.

 

Le indicazioni in merito ai requisiti sopra riportati sono contenuti ed esposti in maniera chiara nel D.M. 8 aprile 2008 che “disciplina i centri di raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze e dagli altri soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti, al fine di agevolare l'incremento dei livelli di raccolta differenziata e il conseguimento, su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi fissati dalla normativa vigente”.

 

Nel seguito si elencano i requisiti tecnico più rilevanti che un ecocentro o centro di raccolta deve possedere. Tali requisiti sono contenuti negli articoli 1 e 2 dell’allegato l del suddetto decreto:

  • localizzazione presso aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti;

  • viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento;

  • allestimento nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sull’ambiente. Tali operazioni non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;

  • idonea pavimentazione impermeabilizzata nello scarico e deposito dei rifiuti, idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti; recinzione di altezza non inferiore a 2 m;

  • adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo;

  • realizzazione di idoneo sistema di illuminazione ed apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento;

  • redazione di un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

 

Il centro di raccolta inoltre deve essere strutturato prevedendo una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti. I rifiuti pericolosi devono essere stoccati in apposita zona protetta, mediante copertura fissa o mobile, dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore. Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

 

Si elencano di seguito alcuni dei principali requisiti gestionali che deve possedere un ecocentro o centro di raccolta (art.6 dell’allegato I del D.M. 08/04/2008):

  • presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;

  • sorveglianza durante le ore di apertura;

  • apertura e chiusura nei tempi prestabiliti;

  • divieto di operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

  • utilizzo di idonee apparecchiature di sollevamento al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera)

  • la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a due mesi;

  • la frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene;

  • pulizia  periodica dell’area e rimozione giornaliera dei rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro;

  • compilazione dei registri di carico e scarico e delle schede di cui agli allegati 1A e 1B del Decreto.

 

 

 

 

 

 

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